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Prestiti garantiti - Estinzione anticipata
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 | ESTINZIONE ANTICIPATA |
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La normativa stabilisce che è sempre possibile estinguere il prestito anticipatamente rispetto al termine concordato, restituendo l’importo convenuto con alcune maggiorazioni.
L’istituto richiederà il versamento del capitale residuo, degli interessi e degli altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto nel contratto (cosa che normalmente accade), di un compenso comunque non superiore all’1% del capitale residuo (questo però è valido solo per quei finanziamenti che non superino i 60 milioni, attuale limite previsto per il credito al consumo).
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Attenzione, però:sia nel caso che il consumatore decida di estinguere anticipatamente il rimborso, sia nel caso in cui sia il finanziatore a richiederlo, resta convenuto che il finanziatore non restituirà in alcun modo le spese di istruttoria convenute per le prestazioni e gli oneri accessori necessariamente connessi alla concessione del prestito (vedi “Capisci le condizioni”).
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