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Prestiti garantiti - Garanzie e coperture assicurative
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 | GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE |
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La particolare struttura di questo tipo di finanziamento non prevede da parte del richiedente la fornitura di garanzie reali; tuttavia l’operazione trova una qualche forma di garanzia nel TFR (trattamento di fine rapporto) maturato dal dipendente.
Il TFR svolge quindi una forma di tutela per il finanziatore di fronte al rischio che il dipendente affidato perda il lavoro o subisca un infortunio.
Questa forma di contratto prevede inoltre la sottoscrizione obbligatoria di un’assicurazione rischio vita e rischio impiego che garantisca, in caso di mancato pagamento, la copertura dell’importo ancora dovuto eventualmente eccedente il TFR cumulato. In caso di insolvenza, infatti, l’ente finanziatore avrà il diritto a trattenere il TFR cumulato e, se questo non risulta sufficiente a ripagare il debito, potrà rivalersi sull’assicurazione.
Per i dipendenti pubblici o statali l’ente finanziatore trattiene dal finanziamento erogato una somma che verrà versata all’INPDAP a titolo di copertura assicurativa (sia vita che impiego).
L’INPDAP assume il ruolo di fideiussore, garantendo la copertura di eventuali insolvenze (dovute a infortunio, decesso o cessazione del rapporto lavorativo), per la parte eccedente il TFR cumulato.
Anche nel caso di dipendenti privati viene sottoscritta una copertura assicurativa (sia vita che impiego), che coprirà sempre per la parte eccedente il TFR cumulato.
Ma a quanto ammonta l’assicurazione? L’ente finanziatore distingue tra:
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assicurazione rischio vita: il costo, espresso in percentuale del finanziamento, dipende dalla durata del finanziamento e dall’età del cliente, nonché dalla tipologia di assicuratore e polizza (società assicurativa e eventi coperti); |
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assicurazione rischio impiego: dipende dalla durata del finanziamento, dall’anzianità lavorativa del cliente, nonché dalla tipologia di lavoratore dipendente (pubblico, privato). |
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Se per qualche motivo dovesse interrompersi il rapporto di lavoro durante il periodo di rimborso del prestito (incluso il licenziamento spontaneo), o nell’eventualità di decesso o infortunio del cliente, il finanziatore può rivalersi sul trattamento di fine rapporto maturato.
La normativa di riferimento, al fine di salvaguardare le garanzie date all’istituto finanziatore, prevede che il creditore, durante la durata del finanziamento, non possa chiedere anticipi sul trattamento di fine rapporto (TFR).
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