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Prestiti garantiti - Ritardato pagamento e risoluzione del contratto
RITARDATO PAGAMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Nel caso di ritardo nel pagamento anche di una sola delle rate del contratto, attribuibile a qualsiasi causa, saranno dovuti sull’importo non pagato gli interessi di mora convenuti nel contratto.
Qualora si verifichino la cessazione per qualsiasi causa del rapporto di lavoro, o la sospensione o riduzione dello stipendio, o nel caso vi sia ritardato versamento da parte dell’amministrazione debitrice anche di una sola delle rate pattuite, il finanziatore potrà considerare risolto il contratto. Questo disposto opera nonostante la stipulazione della prevista polizza assicurativa.
In conseguenza della risoluzione, il consumatore dovrà rimborsare immediatamente quanto dovuto.

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