Protesto

Il protesto è un atto pubblico con il quale si attesta in maniera formale l'avvenuta presentazione di un assegno o di una cambiale al debitore, e il rifiuto da parte dello stesso di pagare o accettare il titolo.

Nell'ordinamento italiano il protesto è disciplinato dal Regio decreto n. 1669/1933 (artt. 51-73) per la cambiale e dal Regio decreto n. 1736/1933 (artt. 45-65) per l'assegno, mentre la pubblicità del protesto a cura della camera di commercio è disciplinata dalla legge n. 235/2000.

I soggetti abilitati a redigere il protesto sono l'ufficiale giudiziario competente per territorio, il notaio e il segretario comunale nei comuni che non sono sedi di notaio o ufficiale giudiziario.

L'azione di protesto viene trasmessa alla camera di commercio competente per territorio che provvede, entro dieci giorni dalla trasmissione dell'elenco, all'inserimento dei nominativi dei protestati nel registro informatico dei protesti. L'iscrizione nel suddetto registro rende pubblico l'atto di protesto e ha lo scopo di tutelare chiunque abbia rapporti economici con il soggetto protestato.

Il protesto fa decorrere gli effetti civili dell'inadempimento (interessi di mora, pignormaneto, ecc.), ed è titolo esecutivo che il creditore può usare per procedere nei confronti del debitore e per poter esercitare l'azione di regresso nei confronti di tutti gli obbligati (ovvero di coloro che hanno fatto girare l'assegno mediante girata, nonché nei confronti dei soggetti che hanno garantito il p.agamento dell'assegno).

L'iscrizione del protestato nel registro dura cinque anni, a meno della riabilitazione dello stesso, che viene concessa dal presidente del tribunale su istanza del protestato se:

  • viene dimostrato il pagamento del titolo protestato;
  • sia trascorso almeno un anno dalla redazione del protesto;
  • il protestato non abbia subito altri protesti nell'ultimo anno solare.

Ultimo aggiornamento 17/07/2014

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